Se riceve un'integrazione per i figli o un assegno per l'alloggio, può richiedere l'indennità di formazione e partecipazione in modo retroattivo per 12 mesi.
Se riceve l'assegno di cittadinanza, l'assegno per i richiedenti asilo, l'assistenza per le spese di sostentamento o il sostegno di base al reddito in età avanzata e in caso di riduzione totale della capacità di guadagno, non è possibile fare domanda retroattivamente. In questo caso, le prestazioni di istruzione e partecipazione vengono erogate a partire dal primo del mese in cui ha diritto a una delle prestazioni principali menzionate.